Dieteta

Abbozzo antica Grecia
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Dieteta (in greco antico: διαιτητής?, diaitetés, derivato di διαιτάω, "essere arbitro"[1]), nel sistema giuridico ateniese, era chi praticava l'attività dell'arbitrato nelle cause pubbliche e private.

I dieteti si distinguevano in cleroti (in greco antico: κληρωτοί?, klerotói), pubblici e nominati per sorteggio, ed ereti (in greco antico: αἱρετοί?, hairetói), privati e scelti dalle due parti invece di andare in tribunale. I loro giudizi erano fondati sull'equità, non sulle leggi.[2]

Nomina

Nelle controversie private venivano scelti dei dieteti previo accordo delle parti, nel qual caso non rivestivano carattere ufficiale; in seguito, dal IV secolo a.C., si nominarono annualmente dei dieteti, per sorteggio, tra i cittadini che hanno compiuto 60 anni, ai quali i giudici dei demi assegnavano, sempre per sorteggio, le cause.

Competenza

Ad essi venivano portate le questioni da giudicare (che vertevano su controversie e contestazioni di interesse secondario) ed istruivano la causa ascoltando le parti, che per essere introdotti in giudizio dovevano versare una dracma a testa. Alla fine, si esprimevano con una decisione che, però, poteva essere rifiutata; in tal caso la questione doveva essere rimessa all'Eliea.

Organizzazione

Tali arbitri erano divisi in dieci sezioni, dove ogni sezione si occupava delle cause di una delle tribù. Il loro numero non è noto, ma da un'iscrizione del 324 a.C. sembra che i dieteti fossero più di un centinaio.

Note

  1. ^ (EN) Henry Liddell e Robert Scott, διαιτάω, in A Greek-English Lexicon, 1940.
  2. ^ Aristotele, Retorica, I, 13, 19.

Bibliografia

Collegamenti esterni

  • Dieteta, in Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
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